Sentenza 437/2002 (ECLI:IT:COST:2002:437)
Massima numero 27392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 07/11/2002; Pubblicazione in G. U. 13/11/2002
Titolo
Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianità - Incompatibilità con l’iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianità - Incompatibilità con l’iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali, con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. Infatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole - oltreché ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni sostanzialmente uguali e lesivo del principio del diritto al lavoro - stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro sia prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco.
- Identica questione, riferita agli avvocati, è stata decisa, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, dalla citata sentenza n. 73/1992.
- Sulla disciplina della pensione di anzianità erogata dalla Cassa di previdenza forense, analoga a quella dei ragionieri e periti commerciali, v. citata sentenza n. 362/1997.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali, con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. Infatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole - oltreché ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni sostanzialmente uguali e lesivo del principio del diritto al lavoro - stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro sia prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco.
- Identica questione, riferita agli avvocati, è stata decisa, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, dalla citata sentenza n. 73/1992.
- Sulla disciplina della pensione di anzianità erogata dalla Cassa di previdenza forense, analoga a quella dei ragionieri e periti commerciali, v. citata sentenza n. 362/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 414
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte