Sentenza 437/2002 (ECLI:IT:COST:2002:437)
Massima numero 27392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 07/11/2002; Pubblicazione in G. U. 13/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27389  27390  27391


Titolo
Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianità - Incompatibilità con l’iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali, con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. Infatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole - oltreché ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni sostanzialmente uguali e lesivo del principio del diritto al lavoro - stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro sia prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco.

- Identica questione, riferita agli avvocati, è stata decisa, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, dalla citata sentenza n. 73/1992.

- Sulla disciplina della pensione di anzianità erogata dalla Cassa di previdenza forense, analoga a quella dei ragionieri e periti commerciali, v. citata sentenza n. 362/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1991  n. 414  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte