Sentenza 159/2022 (ECLI:IT:COST:2022:159)
Massima numero 45014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/05/2022;  Decisione del  25/05/2022
Deposito del 24/06/2022; Pubblicazione in G. U. 29/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  45013  45015


Titolo
Assicurazione (contratto e imprese di) - In genere - Assicurazione obbligatoria (in particolare: responsabilità civile automobilistica e per attività venatoria) - Plurima funzione del rapporto di garanzia - Conseguente necessaria omologazione del regime della domanda risarcitoria esercitata in sede civile o penale - Possibilità di applicare il principio a tutti i casi di obbligazioni da responsabilità civile per fatto altrui - Esclusione. (Classif. 021001).

Testo

Alla "funzione plurima" del rapporto di garanzia derivante dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica - in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante, potendo la prima agire in via diretta contro l'assicuratore e potendo il secondo chiamare in giudizio il proprio assicuratore al fine di essere manlevato - deve necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di "chiamata" riconosciuti in sede civile, onde evitare che l'effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. (Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 112/1998 - mass. 23818).


L'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria assolve a una «funzione plurima» di garanzia, tutelando l'assicurato - che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con diritto di regresso verso l'assicuratore - e pure le vittime degli incidenti di caccia, cui garantisce il ristoro dei danni subiti. La ratio del regime di obbligatorietà di tale assicurazione ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è quella di proteggere in maniera effettiva, per ragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l'elevata pericolosità dell'attività venatoria, esercitata mediante armi da fuoco.


Sono le specifiche caratteristiche che rendono peculiare la posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti a implicare una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il regime ad esse riservato tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale; ne consegue, tuttavia, che tale principio non può essere automaticamente applicato a tutte le ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. (Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 75/2001 - mass. 26113; S. 112/1998 - mass. 23818; S. 38/1982 - mass. 12134; O. 300/2004 - mass. 28781).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte