Ordinanza 441/2002 (ECLI:IT:COST:2002:441)
Massima numero 27331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 07/11/2002; Pubblicazione in G. U. 13/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento a carico di minore - Definizione nella fase dell’udienza preliminare - Necessità del consenso dell’imputato per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall’art. 425 cod. proc. pen. - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all’imputato adulto, con violazione del principio di tutela del minore, di quello di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, del diritto di difesa, dell’autonomia della funzione giudiziaria e del principio del giusto processo - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Procedimento a carico di minore - Definizione nella fase dell’udienza preliminare - Necessità del consenso dell’imputato per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall’art. 425 cod. proc. pen. - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all’imputato adulto, con violazione del principio di tutela del minore, di quello di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, del diritto di difesa, dell’autonomia della funzione giudiziaria e del principio del giusto processo - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' perché verifichino, alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma censurata, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, prevede che «in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».
- V. la richiamata sentenza n. 195/2002.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' perché verifichino, alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma censurata, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, prevede che «in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».
- V. la richiamata sentenza n. 195/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 32
co. 1
legge
01/03/2001
n. 63
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte