Ordinanza 442/2002 (ECLI:IT:COST:2002:442)
Massima numero 27334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 07/11/2002; Pubblicazione in G. U. 13/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Infrazione amministrativa - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale - Mancata convalida con sanzione dell’autorità competente - Eccezione di costituzionalità carente di riferimenti alle norme che si intende censurare e di elementi relativi alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione - per assoluta mancanza degli elementi richiesti per proporre incidente di costituzionalità, in quanto l'ordinanza di rimessione, formulata rinviando ad un'eccezione della parte - peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio 'de quo' - non contiene, al di là di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio né alla rilevanza della questione stessa.

- V. ordinanze n. 556/2000, n. 239 e n. 243/2002, citate a proposito della necessità della motivazione "autosufficiente" da parte del giudice 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte