Sentenza 444/2002 (ECLI:IT:COST:2002:444)
Massima numero 27341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Competenza e giurisdizione in materia civile - Competenza per territorio - Processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati - Individuazione dell’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. - Deroga alla regola generale sul foro dell’esecuzione forzata (individuato ai sensi dell’art. 26 cod. proc. civ.) - Difetto di un congruo bilanciamento tra l’interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e l’interesse alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'. - Assorbimento di altri profili.
Competenza e giurisdizione in materia civile - Competenza per territorio - Processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati - Individuazione dell’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. - Deroga alla regola generale sul foro dell’esecuzione forzata (individuato ai sensi dell’art. 26 cod. proc. civ.) - Difetto di un congruo bilanciamento tra l’interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e l’interesse alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'. - Assorbimento di altri profili.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis del codice di procedura civile nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile. La norma – in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, un’esigenza (quella di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice dell’esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, irragionevolmente svalutando in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici del processo esecutivo. Regolando l’esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione – e perciò allontanando la sede del giudice dal luogo dell’esecuzione –, essa trascura l’esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in quel processo assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili.
– Sul valore costituzionale del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in relazione a qualunque tipo di processo, cfr., da ultimo, sentenze n. 305 e 78/2002.
– Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis del codice di procedura civile nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile. La norma – in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, un’esigenza (quella di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice dell’esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, irragionevolmente svalutando in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici del processo esecutivo. Regolando l’esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione – e perciò allontanando la sede del giudice dal luogo dell’esecuzione –, essa trascura l’esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in quel processo assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili.
– Sul valore costituzionale del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in relazione a qualunque tipo di processo, cfr., da ultimo, sentenze n. 305 e 78/2002.
– Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 30
co.
legge
02/12/1998
n. 420
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte