Sentenza 445/2002 (ECLI:IT:COST:2002:445)
Massima numero 27342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27343
Titolo
Impiego pubblico - Reclutamento nel corpo della guardia di finanza e partecipazione ai concorsi - Requisito del celibato, nubilato o vedovanza - Violazione del diritto di accesso agli uffici pubblici e del diritto di contrarre matrimonio - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Reclutamento nel corpo della guardia di finanza e partecipazione ai concorsi - Requisito del celibato, nubilato o vedovanza - Violazione del diritto di accesso agli uffici pubblici e del diritto di contrarre matrimonio - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 i quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisiti per il reclutamento o l’ammissione ai corsi regolari di accademie, istituti e scuole della Guardia di finanza, violano il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51, terzo comma, della Costituzione), incidendo altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio (di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione ed, espressamente, articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nonché, oggi, anche articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) o sul diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell’articolo 12 della Dichiarazione universale e nell’articolo 12 della Convenzione europea; e vedi, oggi, anche l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea): l’uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l’accesso ai pubblici uffici deve, infatti, essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell’ufficio, ma l’ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali. La previsione, tralaticia ma costantemente confermata, del requisito dell’assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che tuttora disciplinano il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale dell’ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione.
- Per la dichiarazione di incostituzionalità, per ragioni analoghe, di altre disposizioni prescriventi come requisito di accesso in corpi militari l'essere «senza prole», sentenza n. 332/2000 richiamata.
- Sulla non recessività della garanzia dei diritti fondamentali di fronte alle esigenze della struttura militare, citata sentenza n. 449/1999.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 i quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisiti per il reclutamento o l’ammissione ai corsi regolari di accademie, istituti e scuole della Guardia di finanza, violano il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51, terzo comma, della Costituzione), incidendo altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio (di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione ed, espressamente, articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nonché, oggi, anche articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) o sul diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell’articolo 12 della Dichiarazione universale e nell’articolo 12 della Convenzione europea; e vedi, oggi, anche l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea): l’uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l’accesso ai pubblici uffici deve, infatti, essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell’ufficio, ma l’ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali. La previsione, tralaticia ma costantemente confermata, del requisito dell’assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che tuttora disciplinano il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale dell’ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione.
- Per la dichiarazione di incostituzionalità, per ragioni analoghe, di altre disposizioni prescriventi come requisito di accesso in corpi militari l'essere «senza prole», sentenza n. 332/2000 richiamata.
- Sulla non recessività della garanzia dei diritti fondamentali di fronte alle esigenze della struttura militare, citata sentenza n. 449/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/01/1942
n. 64
art. 7
co.
decreto legislativo
31/01/2000
n. 24
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 51
co. 3
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 12
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8
legge 04/08/1955
n. 848
art.
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
n.
art. 16
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
n.
art. 12
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
n.
art. 7
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
n.
art. 9