Sentenza 446/2002 (ECLI:IT:COST:2002:446)
Massima numero 27337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27338
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (inpdap) - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Applicabilità anche al trattamento spettante al coniuge del lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge denunciata e in particolare morto dopo - Assunta lesione della garanzia previdenziale e del principio di affidamento nella sicurezza giuridica - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (inpdap) - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Applicabilità anche al trattamento spettante al coniuge del lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge denunciata e in particolare morto dopo - Assunta lesione della garanzia previdenziale e del principio di affidamento nella sicurezza giuridica - Non fondatezza della questione.
Testo
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, riguarda la restrizione del trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge impugnata e morto dopo. Sulla base del principio secondo cui, anche in materia previdenziale, il legislatore può modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori solo entro i limiti della ragionevolezza – e può, pertanto, entro questo limite, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici in atto – deve escludersi una lesione all’affidamento nella stabilità della relativa disciplina a favore del coniuge del titolare della pensione diretta, la cui qualità di “superstite” si configurava, all’epoca dell’entrata in vigore della legge, in termini di mera eventualità, escludendosi, perciò, anche, di potersi argomentare in termini di diritto quesito in riferimento a trattamenti non ancora attivati. Ne consegue la non fondatezza della questione proposta.
– Sul principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica come elemento essenziale dello Stato di diritto, e sul divieto che disposizioni retroattive trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori, si rinvia alle sentenze n. 416/1999; n. 211/1997 e n. 390/1995; nonché alla sentenza n. 525/2000 e alle ordinanze nn. 319 e 327/2001.
– Sul principio secondo cui il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, si rinvia alle sentenze nn. 417 e 361/1996, 240/1994, 822/1988.
– Sulla non eliminabilità in toto di una pensione legittimamente attribuita, da parte di una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione, cfr., per come citate, le sentenze n. 211/1997 e n. 419/1999.
– In tema di diritti quesiti cfr., secondo la citazione, le sentenze n. 349/1985 e n. 9/1994.
– Sul principio in base al quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme suscettibili di provocare l’inaccettabile effetto per cui – pur essendosi raggiunto un certo livello di possibile trattamento pensionistico, ancorché non attivato – la prosecuzione della contribuzione, con il correlativo incremento dei versamenti, può operare in senso negativo fino a comportare una riduzione del trattamento stesso, si citano le sentenze nn. 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999 (che risultano invocate, però, dal rimettente, a sostegno del diverso assunto relativo alla maturazione progressiva del diritto al trattamento pensionistico, ed alla conseguente impossibilità che il livello potenzialmente raggiunto sia ridotto da una norma successiva meno favorevole).
– Sulla dichiarazione di incostituzionalità di una norma che, in presenza di date circostanze, precludeva del tutto l’accesso alla pensione di reversibilità al coniuge del titolare di una pensione diretta già attivata – e nonostante l’esclusione della configurabilità di un diritto dell’iscritto, e “dei suoi 'aventi causa'”, all’intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento dell’iscrizione –, cfr., per come ininfluentemente richiamata, la sentenza n. 169/1986.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, riguarda la restrizione del trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge impugnata e morto dopo. Sulla base del principio secondo cui, anche in materia previdenziale, il legislatore può modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori solo entro i limiti della ragionevolezza – e può, pertanto, entro questo limite, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici in atto – deve escludersi una lesione all’affidamento nella stabilità della relativa disciplina a favore del coniuge del titolare della pensione diretta, la cui qualità di “superstite” si configurava, all’epoca dell’entrata in vigore della legge, in termini di mera eventualità, escludendosi, perciò, anche, di potersi argomentare in termini di diritto quesito in riferimento a trattamenti non ancora attivati. Ne consegue la non fondatezza della questione proposta.
– Sul principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica come elemento essenziale dello Stato di diritto, e sul divieto che disposizioni retroattive trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori, si rinvia alle sentenze n. 416/1999; n. 211/1997 e n. 390/1995; nonché alla sentenza n. 525/2000 e alle ordinanze nn. 319 e 327/2001.
– Sul principio secondo cui il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, si rinvia alle sentenze nn. 417 e 361/1996, 240/1994, 822/1988.
– Sulla non eliminabilità in toto di una pensione legittimamente attribuita, da parte di una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione, cfr., per come citate, le sentenze n. 211/1997 e n. 419/1999.
– In tema di diritti quesiti cfr., secondo la citazione, le sentenze n. 349/1985 e n. 9/1994.
– Sul principio in base al quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme suscettibili di provocare l’inaccettabile effetto per cui – pur essendosi raggiunto un certo livello di possibile trattamento pensionistico, ancorché non attivato – la prosecuzione della contribuzione, con il correlativo incremento dei versamenti, può operare in senso negativo fino a comportare una riduzione del trattamento stesso, si citano le sentenze nn. 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999 (che risultano invocate, però, dal rimettente, a sostegno del diverso assunto relativo alla maturazione progressiva del diritto al trattamento pensionistico, ed alla conseguente impossibilità che il livello potenzialmente raggiunto sia ridotto da una norma successiva meno favorevole).
– Sulla dichiarazione di incostituzionalità di una norma che, in presenza di date circostanze, precludeva del tutto l’accesso alla pensione di reversibilità al coniuge del titolare di una pensione diretta già attivata – e nonostante l’esclusione della configurabilità di un diritto dell’iscritto, e “dei suoi 'aventi causa'”, all’intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento dell’iscrizione –, cfr., per come ininfluentemente richiamata, la sentenza n. 169/1986.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1995
n. 335
art. 1
co. 41
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte