Sentenza 446/2002 (ECLI:IT:COST:2002:446)
Massima numero 27338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27337
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a irpef e non anche ai redditi di capitali - Prospettata irragionevolezza - Irrilevanza e carattere ipotetico della questione - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a irpef e non anche ai redditi di capitali - Prospettata irragionevolezza - Irrilevanza e carattere ipotetico della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per non rilevanza e per prospettazione ipotetica e perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per asserita intrinseca irragionevolezza, nella parte in cui – “nell’interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” – considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, soggetti a ritenuta d’imposta.
– Sull’inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, cfr., per come richiamate, le sentenze nn. 32 e 195/2002 e le ordinanze nn. 579/2000, 2 e 34/2001.
Manifesta inammissibilità, per non rilevanza e per prospettazione ipotetica e perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per asserita intrinseca irragionevolezza, nella parte in cui – “nell’interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” – considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, soggetti a ritenuta d’imposta.
– Sull’inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, cfr., per come richiamate, le sentenze nn. 32 e 195/2002 e le ordinanze nn. 579/2000, 2 e 34/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1995
n. 335
art. 1
co. 41
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte