Sentenza 447/2002 (ECLI:IT:COST:2002:447)
Massima numero 27339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27340


Titolo
Termini normativi della questione - Dispositivo dell’atto di rimessione - Indicazione circoscritta - Necessaria integrazione.

Testo
La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile – sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva – va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 319  co. 1

codice di procedura civile    n.   art. 320  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte