Sentenza 447/2002 (ECLI:IT:COST:2002:447)
Massima numero 27340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27339


Titolo
Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda riconvenzionale, da parte del convenuto - Difetto di un congruo termine per la propria difesa all’attore convenuto in via riconvenzionale - Prospettata deteriore posizione dell’attore, rispetto a quella assegnatagli nel procedimento davanti al tribunale, con lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Non fondatezza della questione.

Testo
In virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 311 del codice di procedura civile con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace – che riguarda un tipo di "controversia semplice" – alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, può affermarsi che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato "il leale svolgimento del procedimento", sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio. La norma di cui all'articolo 320, quarto comma, del codice di procedura civile, può essere interpretata, conformemente a Costituzione, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale, pur tenuto conto dell'obiettivo di una rapida soluzione del processo: il giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto. Escluso l'ipotizzato contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali evocati, deve, pertanto, dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile.

– Sul principio del "leale svolgimento del procedimento" anche davanti al giudice di pace, è richiamata l' ordinanza n. 333/2002.

– Sull'opzione ermeneutica che consenta, tra le diverse possibili, di escludere il contrasto con i parametri costituzionali evocati, si rinvia, 'ex plurimis', da ultimo, alle sentenze n. 336 e n. 197/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 319  co. 1

codice di procedura civile    n.   art. 320  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte