Sentenza 448/2002 (ECLI:IT:COST:2002:448)
Massima numero 27355
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di caltanissetta, sezione ii penale - Carenza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di caltanissetta, sezione ii penale - Carenza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un proprio componente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999. Non è dato, infatti, invocare in questo caso il primo comma dell'art. 68 della Costituzione per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di giudizio penale, fatte al di fuori del compimento di atti parlamentari tipici - nella specie, nel corso di trasmissioni televisive -, in quanto difetta, appunto, quella corrispondenza sostanziale di significato tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede, che sola può giustificare l'applicazione della insindacabilità: in particolare, rilevandosi nelle affermazioni contestate oltre alla stigmatizzazione di un provvedimento giudiziario, una serie di valutazioni sulle qualità professionali e personali del magistrato e su sue asserite colpevoli inerzie nell'esercizio delle proprie funzioni, che non trovano alcun riscontro nelle considerazioni svolte in sede parlamentare.
- Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 353/2000.
- Sulla necessaria «corrispondenza sostanziale» delle dichiarazioni esterne rispetto a quelle svolte nella sede parlamentare e sul loro carattere «divulgativo» ai fini della insindacabilità, v. precedenti citati (sentenze n. 10 e n. 11/2000).
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un proprio componente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999. Non è dato, infatti, invocare in questo caso il primo comma dell'art. 68 della Costituzione per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di giudizio penale, fatte al di fuori del compimento di atti parlamentari tipici - nella specie, nel corso di trasmissioni televisive -, in quanto difetta, appunto, quella corrispondenza sostanziale di significato tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede, che sola può giustificare l'applicazione della insindacabilità: in particolare, rilevandosi nelle affermazioni contestate oltre alla stigmatizzazione di un provvedimento giudiziario, una serie di valutazioni sulle qualità professionali e personali del magistrato e su sue asserite colpevoli inerzie nell'esercizio delle proprie funzioni, che non trovano alcun riscontro nelle considerazioni svolte in sede parlamentare.
- Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 353/2000.
- Sulla necessaria «corrispondenza sostanziale» delle dichiarazioni esterne rispetto a quelle svolte nella sede parlamentare e sul loro carattere «divulgativo» ai fini della insindacabilità, v. precedenti citati (sentenze n. 10 e n. 11/2000).
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte