Sentenza 448/2002 (ECLI:IT:COST:2002:448)
Massima numero 27356
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Titolo
Conflitto tra poteri dello stato - Ricorso del tribunale di caltanissetta - Eccepita insufficiente indicazione delle ragioni del conflitto - Insussistenza.
Conflitto tra poteri dello stato - Ricorso del tribunale di caltanissetta - Eccepita insufficiente indicazione delle ragioni del conflitto - Insussistenza.
Testo
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente Camera dei deputati, nel ricorso per conflitto proposto dal Tribunale di Caltanissetta non manca la considerazione - sia pure per concludere in poche parole per la loro irrilevanza - di alcuni atti parlamentari (verbale della Commissione cultura e risoluzione da questa approvata), ai quali la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha fatto espresso riferimento per motivare la posizione favorevole all'insindacabilità delle affermazioni, esterne alla sede parlamentare, di un membro della stessa Camera dei deputati. Sicché non ha pregio l'eccezione di inammissibilità per carenza di una sufficiente indicazione delle «ragioni di conflitto», secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente Camera dei deputati, nel ricorso per conflitto proposto dal Tribunale di Caltanissetta non manca la considerazione - sia pure per concludere in poche parole per la loro irrilevanza - di alcuni atti parlamentari (verbale della Commissione cultura e risoluzione da questa approvata), ai quali la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha fatto espresso riferimento per motivare la posizione favorevole all'insindacabilità delle affermazioni, esterne alla sede parlamentare, di un membro della stessa Camera dei deputati. Sicché non ha pregio l'eccezione di inammissibilità per carenza di una sufficiente indicazione delle «ragioni di conflitto», secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26