Sentenza 448/2002 (ECLI:IT:COST:2002:448)
Massima numero 27357
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27355  27356


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di caltanissetta, i sezione penale, per conflitto di attribuzione - Carenza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un proprio componente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999. Non è dato, infatti, invocare anche in questo caso il primo comma dell'art. 68 della Costituzione per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di giudizio penale rese nel corso di una trasmissione televisiva, in quanto difetta, appunto, quella corrispondenza sostanziale di significati, tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle in una sede esterna, che, sola, può giustificare la garanzia dell'insindacabilità; dal momento che rispetto alle critiche svolte in ambito parlamentare sull'operato della magistratura, gli addebiti specifici di abusi extragiudiziari e le insinuazioni circa l'esistenza di non chiari o ambigui rapporti del magistrato (parte lesa) con la criminalità mafiosa rappresentano elementi in più che non trovano riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari, richiamati dalla difesa della Camera dei deputati nell'atto di costituzione in giudizio.

- Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 198/2001.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  16/11/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte