Sentenza 449/2002 (ECLI:IT:COST:2002:449)
Massima numero 27367
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di appello per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni di un parlamentare ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorsi della corte di appello di roma per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento della deliberazione parlamentare contestata, in relazione a conflitti sollevati da altra autorità giudiziaria - Cessazione della materia del contendere.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di appello per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni di un parlamentare ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorsi della corte di appello di roma per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento della deliberazione parlamentare contestata, in relazione a conflitti sollevati da altra autorità giudiziaria - Cessazione della materia del contendere.
Testo
E' cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalla Corte d'appello di Roma a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese nel corso di trasmissioni televisive e rilasciate ad una agenzia di stampa da un proprio componente - per le quali è in corso giudizio civile per risarcimento del danno - costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Non v'è infatti luogo per una pronuncia sulla spettanza del potere contestato e sulla legittimità della deliberazione della Camera che ha dato luogo ai due conflitti (trattati unitariamente dalla stessa Camera, data l'identità di contenuto, in ipotesi, diffamatorio), poiché l'atto di cui è questione è venuto meno essendo stato annullato con la sentenza n. 448/2002, la quale ha risolto, a favore dell'Autorità giudiziaria, due conflitti sollevati dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati.
E' cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalla Corte d'appello di Roma a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese nel corso di trasmissioni televisive e rilasciate ad una agenzia di stampa da un proprio componente - per le quali è in corso giudizio civile per risarcimento del danno - costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Non v'è infatti luogo per una pronuncia sulla spettanza del potere contestato e sulla legittimità della deliberazione della Camera che ha dato luogo ai due conflitti (trattati unitariamente dalla stessa Camera, data l'identità di contenuto, in ipotesi, diffamatorio), poiché l'atto di cui è questione è venuto meno essendo stato annullato con la sentenza n. 448/2002, la quale ha risolto, a favore dell'Autorità giudiziaria, due conflitti sollevati dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte