Ordinanza 450/2002 (ECLI:IT:COST:2002:450)
Massima numero 27336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE - UTILIZZAZIONE DI BENI GIÀ APPARTENENTI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DELLE CASSE MARITTIME, DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ - GRATUITÀ DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DI TALI BENI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON PRIVAZIONE SENZA CORRISPETTIVO DI BENI POSTI A GARANZIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE - UTILIZZAZIONE DI BENI GIÀ APPARTENENTI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DELLE CASSE MARITTIME, DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ - GRATUITÀ DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DI TALI BENI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON PRIVAZIONE SENZA CORRISPETTIVO DI BENI POSTI A GARANZIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, in quanto, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', comporterebbe a favore dell'Amministrazione statale, per gli usi attinenti al servizio sanitario riguardante il personale navigante, la gratuità dell'impiego di beni appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime (ora IPSEMA). Il mantenimento della desitnazione di uso, per esigenze sanitarie, di immobili delle Casse marittime, proprio perché non accompagnato da un trasferimento di detti beni al patrimonio dello Stato o dei Comuni o delle Aziende sanitarie, non può comportare l'attribuzione a tale vincolo del carattere permanente, destinato a perpetuarsi anche in caso di alienazione da parte dell'IPSEMA, cossiché l'unica possibile configurazione del vincolo stesso, conforme ai parametri invocati - e come tale obbligata per qualsiasi interprete - è quella secondo la quale la destinazione in uso non può annullare il regime patrimoniale di appartenenza dei beni (gestione previdenziale), con effetti completamente ablativi della garanzia del capitale per l'erogazione delle rendite infortunistiche ed impeditivi di una alienazione secondo le regole di mercato, non potendo i beni predetti rimanere sottratti, nel loro valore capitale, alla ineliminabile funzione di garanzia delle rendite a favore del personale navigante, realizzabile con il meccanismo della vendita. Sono infine, completamente irrilevanti, gli eventuali errori compiuti, in sede di attuazione delle dismissioni, che abbiano potuto incidere sul capitale realizzato, trattandosi di profili della successiva fase di dismissione, estranei alla legittimità costituzionale della norma impugnata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, in quanto, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', comporterebbe a favore dell'Amministrazione statale, per gli usi attinenti al servizio sanitario riguardante il personale navigante, la gratuità dell'impiego di beni appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime (ora IPSEMA). Il mantenimento della desitnazione di uso, per esigenze sanitarie, di immobili delle Casse marittime, proprio perché non accompagnato da un trasferimento di detti beni al patrimonio dello Stato o dei Comuni o delle Aziende sanitarie, non può comportare l'attribuzione a tale vincolo del carattere permanente, destinato a perpetuarsi anche in caso di alienazione da parte dell'IPSEMA, cossiché l'unica possibile configurazione del vincolo stesso, conforme ai parametri invocati - e come tale obbligata per qualsiasi interprete - è quella secondo la quale la destinazione in uso non può annullare il regime patrimoniale di appartenenza dei beni (gestione previdenziale), con effetti completamente ablativi della garanzia del capitale per l'erogazione delle rendite infortunistiche ed impeditivi di una alienazione secondo le regole di mercato, non potendo i beni predetti rimanere sottratti, nel loro valore capitale, alla ineliminabile funzione di garanzia delle rendite a favore del personale navigante, realizzabile con il meccanismo della vendita. Sono infine, completamente irrilevanti, gli eventuali errori compiuti, in sede di attuazione delle dismissioni, che abbiano potuto incidere sul capitale realizzato, trattandosi di profili della successiva fase di dismissione, estranei alla legittimità costituzionale della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/11/1981
n. 632
art. 1
co. 4
legge
22/12/1981
n. 767
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte