Ordinanza 451/2002 (ECLI:IT:COST:2002:451)
Massima numero 27346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSUNZIONE DELL’UFFICIO DI TESTIMONE - ESCLUSIONE DI PERSONE CHE ABBIANO GIÀ RESO DICHIARAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO E SUCCESSIVAMENTE SIANO INDAGATE O IMPUTATE PER REATO CONNESSO - AVVERTIMENTO RELATIVO ALLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - PROSPETTATA INTRINSECA IRRAGIONEVOLEZZA CON IDENTICA DISCIPLINA DI SITUAZIONI PROCESSUALI DIVERSE E INCIDENZA SULL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b, e 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone in dibattimento, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. La normativa, non implausibilmente interpretata dal rimettente, nel senso che sussista l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di tale tipo di reato, non viola né il principio di eguaglianza, non rilevando la circostanza che il soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti, né l'art. 111, comma quarto, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio 'nemo tenetur se detegere'. Né, infine non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni 'erga alios', non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale.

- V. l'ordinanza n. 291/2002, citata a proposito del principio 'nemo tenetur se detegere', inteso come «corollario essenziale del diritto di difesa».

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 210  co. 6

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 64  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte