Ordinanza 452/2002 (ECLI:IT:COST:2002:452)
Massima numero 27344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - UFFICIO DI TESTIMONE - PERSONE IMPUTATE DI UN REATO COLLEGATO (A NORMA DELL’ART. 371 COD. PROC. PEN.) - ASSUNZIONE COME TESTIMONI SOLTANTO DOPO LA PRONUNCIA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO, DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA E NON ANCHE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO DI QUERELA - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
PROCESSO PENALE - UFFICIO DI TESTIMONE - PERSONE IMPUTATE DI UN REATO COLLEGATO (A NORMA DELL’ART. 371 COD. PROC. PEN.) - ASSUNZIONE COME TESTIMONI SOLTANTO DOPO LA PRONUNCIA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO, DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA E NON ANCHE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER DIFETTO DI QUERELA - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatiblità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpreativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato.
- V. le sentenze n. 108/1992 e n. 294/2000, richiamate a proposito del rapporto tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatiblità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpreativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato.
- V. le sentenze n. 108/1992 e n. 294/2000, richiamate a proposito del rapporto tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte