Ordinanza 453/2002 (ECLI:IT:COST:2002:453)
Massima numero 27358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27359
Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - INUTILIZZABILITÀ QUALE PROVA DEI FATTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DI AZIONE, DELLA GIURISDIZIONE PENALE E DELLA LEGALITÀ - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - INUTILIZZABILITÀ QUALE PROVA DEI FATTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DI AZIONE, DELLA GIURISDIZIONE PENALE E DELLA LEGALITÀ - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice quale prova dei fatti. La questione è già stata scrutinata, in rapporto a tutti i parametri evocati, in base a considerazioni che assorbono anche gli ulteriori profili di illegittimità adombrati dal rimettente, tramite il riferimento - peraltro del tutto generico - ad una supposta violazione «dei diritti inviolabili», dei principî «della giurisdizione penale e della legalità».
- Cfr. l'ordinanza n. 36/2002, citata quale precedente.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice quale prova dei fatti. La questione è già stata scrutinata, in rapporto a tutti i parametri evocati, in base a considerazioni che assorbono anche gli ulteriori profili di illegittimità adombrati dal rimettente, tramite il riferimento - peraltro del tutto generico - ad una supposta violazione «dei diritti inviolabili», dei principî «della giurisdizione penale e della legalità».
- Cfr. l'ordinanza n. 36/2002, citata quale precedente.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte