Ordinanza 453/2002 (ECLI:IT:COST:2002:453)
Massima numero 27358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27359


Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - INUTILIZZABILITÀ QUALE PROVA DEI FATTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DI AZIONE, DELLA GIURISDIZIONE PENALE E DELLA LEGALITÀ - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice quale prova dei fatti. La questione è già stata scrutinata, in rapporto a tutti i parametri evocati, in base a considerazioni che assorbono anche gli ulteriori profili di illegittimità adombrati dal rimettente, tramite il riferimento - peraltro del tutto generico - ad una supposta violazione «dei diritti inviolabili», dei principî «della giurisdizione penale e della legalità».

- Cfr. l'ordinanza n. 36/2002, citata quale precedente.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 500  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 500  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte