Ordinanza 453/2002 (ECLI:IT:COST:2002:453)
Massima numero 27359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27358
Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - UTILIZZAZIONE QUALE PROVA DEI FATTI SOLTANTO OVE SI RAVVISINO NELLA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GLI ESTREMI DEL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI CASI DI SUBORNAZIONE OVVERO DI VIOLENZA O MINACCIA SUL TESTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE (PROPOSTA IN VIA SUBORDINATA).
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - UTILIZZAZIONE QUALE PROVA DEI FATTI SOLTANTO OVE SI RAVVISINO NELLA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GLI ESTREMI DEL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI CASI DI SUBORNAZIONE OVVERO DI VIOLENZA O MINACCIA SUL TESTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE (PROPOSTA IN VIA SUBORDINATA).
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quinto comma, della Costituzione, in quanto la norma consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, ed utilizzate per la contestazione, solo nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sul teste e non anche quando si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. La norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111, quinto comma, Cost., il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio «per effetto di provata condotta illecita», formula nella quale è da escludere che rientri oltre alle condotte illecite poste in essere «sul» dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), anche quelle realizzate «dal» dichiarante stesso (quale, 'in primis', la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza), poiché la «la condotta illecita» reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso. Inoltre, l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, trattandosi, da un lato, di intimadazione o subornazione che coarta od orienta 'ab externo' l'atteggiamento dibattimentale del testimone, e, dall'altro, di libera scelta del teste di rendere dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, rende palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quinto comma, della Costituzione, in quanto la norma consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, ed utilizzate per la contestazione, solo nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sul teste e non anche quando si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. La norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111, quinto comma, Cost., il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio «per effetto di provata condotta illecita», formula nella quale è da escludere che rientri oltre alle condotte illecite poste in essere «sul» dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), anche quelle realizzate «dal» dichiarante stesso (quale, 'in primis', la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza), poiché la «la condotta illecita» reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso. Inoltre, l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, trattandosi, da un lato, di intimadazione o subornazione che coarta od orienta 'ab externo' l'atteggiamento dibattimentale del testimone, e, dall'altro, di libera scelta del teste di rendere dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, rende palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte