Agricoltura e zootecnia - In genere - Norme della Regione Siciliana - Divieto di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica - Sanzione amministrativa in caso di inosservanza - Violazione della normativa unionale in materia di uso dei biocidi - Illegittimità costituzionale. (Classif. 008001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 2012/528, l'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che vieta a partire dal gennaio 2023 l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica in una serie di ambiti territoriali individuati dalla stessa disposizione, nonché, senza specificazione del termine di decorrenza, lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari e in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola, stabilendo altresì una sanzione amministrativa in caso di trasgressione. Benché i biocidi non siano tipicamente utilizzati per il trattamento delle piante, rispetto alle quali si pone piuttosto la questione del possibile impiego di prodotti fitosanitari, l'uso di un termine tecnico come «biocidi» fa sì che, indipendentemente dalla reale volontà del legislatore siciliano, l'effetto pratico della disciplina impugnata sia quello di limitare drasticamente l'uso di queste sostanze - e non già dei prodotti fitosanitari - in vasti spazi del territorio regionale, al di fuori delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa unionale. (Precedente: O. 270/1997 - mass. 23452).