Ordinanza 454/2002 (ECLI:IT:COST:2002:454)
Massima numero 27345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
MINORI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE - CONVALIDA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL QUESTORE A CARICO DI MINORENNI - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE MINORILE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA GIOVENTÙ E DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE (PRECEDENTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - SOPRAVVENUTA NORMATIVA DI MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini alla luce della sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata - avvenuta, peraltro, nel senso auspicato dal rimettente stesso - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (quale modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), censurato, per violazione degli artt. 31 e 136 della Costituzione, in quanto non attribuisce al tribunale dei minorenni la competenza alla convalida dei provvedimenti emessi dal questore a carico di minori, autori di violenze nel corso di competizioni sportive.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/1989  n. 401  art. 6  co. 3

decreto-legge  20/08/2001  n. 336  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte