Ordinanza 455/2002 (ECLI:IT:COST:2002:455)
Massima numero 27372
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/10/2002; Decisione del
24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27371
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Giudizio di merito - Contraddittorio - Necessaria integrazione - Notificazione del ricorso proposto da senatore a vita (nella sua qualità di ex presidente della repubblica), anche al presidente della repubblica (in carica).
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Giudizio di merito - Contraddittorio - Necessaria integrazione - Notificazione del ricorso proposto da senatore a vita (nella sua qualità di ex presidente della repubblica), anche al presidente della repubblica (in carica).
Testo
Posto che i complessi problemi costituzionali sollevati dal ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Corte di cassazione, da un senatore di diritto, nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica per la tutela delle attribuzioni presidenziali, non si prestano a essere decisi definitivamente in sede di sommaria delibazione, ai fini del necessario contraddittorio tra le parti nell'ulteriore corso del giudizio, occorre disporre la notificazione dello stesso ricorso anche al Presidente della Repubblica (in carica), la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità ex art. 90 Cost., è oggetto delle decisioni della Corte di cassazione, contestate dal ricorrente.
Posto che i complessi problemi costituzionali sollevati dal ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Corte di cassazione, da un senatore di diritto, nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica per la tutela delle attribuzioni presidenziali, non si prestano a essere decisi definitivamente in sede di sommaria delibazione, ai fini del necessario contraddittorio tra le parti nell'ulteriore corso del giudizio, occorre disporre la notificazione dello stesso ricorso anche al Presidente della Repubblica (in carica), la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità ex art. 90 Cost., è oggetto delle decisioni della Corte di cassazione, contestate dal ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 90
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4