Ordinanza 456/2002 (ECLI:IT:COST:2002:456)
Massima numero 27335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/10/2002;  Decisione del  24/10/2002
Deposito del 12/11/2002; Pubblicazione in G. U. 20/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
IMPIEGO PUBBLICO - MISURE CAUTELARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO, IN CASO DI CONDANNA, ANCHE NON DEFINITIVA, PER TALUNI DELITTI - AUTOMATICITÀ DELLA MISURA - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ E CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INTERVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto dispone che i dipendenti pubblici, in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sono sospesi dal servizio. L'intervenuto mutamento del quadro normativo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso art. 4, rende necessario, per l'evidente connessione con il primo comma impugnato, una nuova valutazione sulla rilevanza della questione da parte dei giudici 'a quibus'.

- V. la sentenza n. 145/2002, quale decisione richiamata.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte