Sentenza 457/2002 (ECLI:IT:COST:2002:457)
Massima numero 27373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento giudiziario - Trasferimento d’ufficio di magistrati per incompatibilità ambientale - Procedimento davanti al consiglio superiore della magistratura - Esclusione dell’assistenza di un avvocato del libero foro - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione.
Ordinamento giudiziario - Trasferimento d’ufficio di magistrati per incompatibilità ambientale - Procedimento davanti al consiglio superiore della magistratura - Esclusione dell’assistenza di un avvocato del libero foro - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione.
Testo
Le attuali caratteristiche, non giurisdizionali, del procedimento per trasferimento d'ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale (ex art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511) - procedimento nel quale non è un illecito compiuto dal magistrato che viene in rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio ove egli esercita le sue funzioni - portano ad escludere che sia costituzionalmente imposto in tale sede il diritto del magistrato interessato ad essere assistito da un avvocato del libero Foro, diritto, invece, previsto per il procedimento disciplinare, in quanto procedimento configurato secondo paradigmi giurisdizionali. Deve perciò ritenersi che, nei procedimenti amministrativi che possono approdare al trasferimento d'ufficio, sia sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa audizione del soggetto interessato, così come la previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato appare idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, primo comma, Cost.; la pienezza della tutela giurisdizionale restando, comunque, assicurata nella fase di giudizio vera e propria, che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità del predetto art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 107 della Costituzione.
- Sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 del r.d.lgs. n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare poteva farsi assistere da un avvocato, sentenza richiamata n. 497/2000.
- Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati, come rimedio nei confronti delle possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura, sentenza citata n. 44/1968.
- Sulla correzione di errore materiale nel considerato in diritto (punto 2) di questa sentenza, v. ordinanza n. 528/2002.
Le attuali caratteristiche, non giurisdizionali, del procedimento per trasferimento d'ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale (ex art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511) - procedimento nel quale non è un illecito compiuto dal magistrato che viene in rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio ove egli esercita le sue funzioni - portano ad escludere che sia costituzionalmente imposto in tale sede il diritto del magistrato interessato ad essere assistito da un avvocato del libero Foro, diritto, invece, previsto per il procedimento disciplinare, in quanto procedimento configurato secondo paradigmi giurisdizionali. Deve perciò ritenersi che, nei procedimenti amministrativi che possono approdare al trasferimento d'ufficio, sia sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa audizione del soggetto interessato, così come la previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato appare idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, primo comma, Cost.; la pienezza della tutela giurisdizionale restando, comunque, assicurata nella fase di giudizio vera e propria, che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità del predetto art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 107 della Costituzione.
- Sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 del r.d.lgs. n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare poteva farsi assistere da un avvocato, sentenza richiamata n. 497/2000.
- Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati, come rimedio nei confronti delle possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura, sentenza citata n. 44/1968.
- Sulla correzione di errore materiale nel considerato in diritto (punto 2) di questa sentenza, v. ordinanza n. 528/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legislativo
31/05/1946
n. 511
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte