Ordinanza 458/2002 (ECLI:IT:COST:2002:458)
Massima numero 27395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
Processo penale - Giudizio di appello - Diritto di difesa - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Mancata possibilità, per il giudice, di valutare la non manifesta infondatezza dei motivi di appello, ai fini dell’ammissione al patrocinio ovvero della revoca del beneficio ovvero dell’esclusione o della riduzione del compenso al difensore - Prospettata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento (rispetto al regime delle impugnazioni nei procedimenti civili e amministrativi) e asserito contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con quello di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Giudizio di appello - Diritto di difesa - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Mancata possibilità, per il giudice, di valutare la non manifesta infondatezza dei motivi di appello, ai fini dell’ammissione al patrocinio ovvero della revoca del beneficio ovvero dell’esclusione o della riduzione del compenso al difensore - Prospettata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento (rispetto al regime delle impugnazioni nei procedimenti civili e amministrativi) e asserito contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con quello di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa.
- Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa.
- Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 1
co.
legge
30/07/1990
n. 217
art. 12
co.
legge
29/03/2001
n. 134
art.
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 74
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 75
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 82
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 83
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 84
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 106
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte