Ordinanza 459/2002 (ECLI:IT:COST:2002:459)
Massima numero 27385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, ANZICHÉ DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE L’OPPONENTE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA STESSA - AMMISSIBILITÀ.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, ANZICHÉ DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE L’OPPONENTE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA STESSA - AMMISSIBILITÀ.
Testo
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, concernente l’attribuzione della competenza per territorio, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, le ordinanze di rimessione motivano sufficientemente, ponendo in rilievo come le opposizioni siano state tutte proposte in violazione della regola di competenza posta dalla norma impugnata, e pertanto, nella specie, non ricorrono le ragioni che condussero la Corte a dichiarare manifestamente inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.
- V. l’ ordinanza n. 20/2002, quale precedente richiamato.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, concernente l’attribuzione della competenza per territorio, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, le ordinanze di rimessione motivano sufficientemente, ponendo in rilievo come le opposizioni siano state tutte proposte in violazione della regola di competenza posta dalla norma impugnata, e pertanto, nella specie, non ricorrono le ragioni che condussero la Corte a dichiarare manifestamente inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.
- V. l’ ordinanza n. 20/2002, quale precedente richiamato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte