Ordinanza 459/2002 (ECLI:IT:COST:2002:459)
Massima numero 27386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, ANZICHÉ DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE L’OPPONENTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, ANZICHÉ DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE L’OPPONENTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative. La scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è infatti espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato, ivi si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata.
- Cfr. le ordinanze n. 241/1993 e n. 126/1999 e sentenza n. 452/1997, citate a proposito della ragionevolezza, quale solo limite posto alla discrezionalità del legislatore.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative. La scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è infatti espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato, ivi si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata.
- Cfr. le ordinanze n. 241/1993 e n. 126/1999 e sentenza n. 452/1997, citate a proposito della ragionevolezza, quale solo limite posto alla discrezionalità del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1989
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte