Agricoltura e zootecnia - In genere - Norme della Regione Siciliana - Prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma - Condizioni per la commercializzazione, lavorazione, trasformazione o vendita nel territorio regionale - Rilascio di particolare certificazione obbligatoria - Violazione della normativa unionale in materia di libera circolazione delle merci - Illegittimità costituzionale. (Classif. 008001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 34 TFUE e al regolamento (UE) n. 2017/625, l'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che richiede, ai fini del commercio, della lavorazione, della trasformazione e della vendita, nel territorio regionale, dei prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, un certificato di analisi agrarie e multiresiduali, prevedendo altresì la disciplina relativa alle sanzioni in caso di assenza di certificazione nonché le attività di controllo relative. La certificazione obbligatoria su ogni singolo prodotto prevista dalla disposizione impugnata dal Governo si configura quale condizione ulteriore rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione e si risolve, pertanto, in una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 34 TFUE. (Precedenti: S. 23/2021 - mass. 43565; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513).