Ordinanza 459/2002 (ECLI:IT:COST:2002:459)
Massima numero 27387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI RICHIAMATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI RICHIAMATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità - per omessa motivazione in ordine ai parametri invocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 11e 25, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative.
Manifesta inammissibilità - per omessa motivazione in ordine ai parametri invocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 11e 25, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1989
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte