Ordinanza 460/2002 (ECLI:IT:COST:2002:460)
Massima numero 27360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - SCADENZA DEI TERMINI DI INDAGINE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO - ORDINE A QUEST’ULTIMO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE - MANCANZA DEL PREVIO INVIO, ALL’INDAGATO, DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-BIS COD. PROC. PEN.) (PENA LA NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - PROSPETTATA INCIDENZA SUL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - SCADENZA DEI TERMINI DI INDAGINE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO - ORDINE A QUEST’ULTIMO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE - MANCANZA DEL PREVIO INVIO, ALL’INDAGATO, DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-BIS COD. PROC. PEN.) (PENA LA NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - PROSPETTATA INCIDENZA SUL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice delle indagini preliminari - il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, debba provvedere a tale adempimento ed alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse. La lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione - la cui funzione è chiaramente quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - deve essere notificato soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411» del codice di rito e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase e uno specifico 'ius ad loquendum' dell'indagato. Nella specie, invece, il contraddittorio stesso trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis e, conseguentemente, la lesione dei parametri invocati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice delle indagini preliminari - il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, debba provvedere a tale adempimento ed alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse. La lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione - la cui funzione è chiaramente quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - deve essere notificato soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411» del codice di rito e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase e uno specifico 'ius ad loquendum' dell'indagato. Nella specie, invece, il contraddittorio stesso trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis e, conseguentemente, la lesione dei parametri invocati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 409
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 415
co.
codice di procedura penale
n.
art. 552
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte