Ordinanza 463/2002 (ECLI:IT:COST:2002:463)
Massima numero 27347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
04/11/2002; Decisione del
04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Matrimonio - Scioglimento - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge - Condizione temporale limitativa del diritto, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità e di merito - Esclusione del diritto qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di tutela della famiglia - Richiesta di indebita sentenza additiva - Manifesta inammissibilità della questione.
Matrimonio - Scioglimento - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge - Condizione temporale limitativa del diritto, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità e di merito - Esclusione del diritto qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di tutela della famiglia - Richiesta di indebita sentenza additiva - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore.
– Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000.
– Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore.
– Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000.
– Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/12/1970
n. 898
art. 12
co. 1
legge
06/03/1987
n. 74
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte