Ordinanza 464/2002 (ECLI:IT:COST:2002:464)
Massima numero 27348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  04/11/2002;  Decisione del  04/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Prescrizione - Deroga al regime ordinario - Imprescrittibilità delle contribuzioni dovute dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Prospettato contrasto con i principî della certezza del diritto e dell’affidamento, di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili nuovi o diversi di censura - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone la deroga al regime ordinario della prescrizione dei crediti contributivi –, in difetto di profili nuovi o diversi di censura che non siano stati scrutinati nella sentenza n. 121 del 2002. In questa pronuncia risulta chiarito che la norma impugnata – sorta sulla base di sollecitazioni contenute nella sentenza n. 421 del 1995 – ha creato, in sostanza, un contributo nuovo, senza violare né il principio di ragionevolezza né quello dell'affidamento, atteso che l'obbligo di pagamento a ritroso non va oltre il decennio anteriore all'emanazione della citata sentenza n. 421 del 1995. Non avendo, pertanto, la norma fatto rivivere un'obbligazione contributiva già prescritta, deve ritenersi priva di fondamento ogni censura relativa all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 194

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte