Ordinanza 465/2002 (ECLI:IT:COST:2002:465)
Massima numero 27349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/11/2002; Decisione del
18/11/2002
Deposito del 19/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Cause di rimessione del procedimento - Mancata previsione del «legittimo sospetto» - Prospettato contrasto con la delega legislativa, volta ad inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione e con il principio di imparzialità del giudice - Carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Cause di rimessione del procedimento - Mancata previsione del «legittimo sospetto» - Prospettato contrasto con la delega legislativa, volta ad inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione e con il principio di imparzialità del giudice - Carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione – in relazione all'art. 2, n. 17, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 – ed all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il "legittimo sospetto". Dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice 'a quo' a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione né a questo proposito né in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo.
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione – in relazione all'art. 2, n. 17, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 – ed all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il "legittimo sospetto". Dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice 'a quo' a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione né a questo proposito né in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 17