Sentenza 466/2002 (ECLI:IT:COST:2002:466)
Massima numero 27401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 20/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27402  27403


Titolo
Rilevanza delle questioni - Motivazione addotta dal giudice rimettente - Plausibilità - Rigetto delle eccezioni di inammissibilità prospettate 'ex adverso' - Ininfluenza di aspetti estranei al giudizio introdotto.

Testo
Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di stabilire il termine per la fine del regime transitorio per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenza terrestre, sono ininfluenti tutti quegli aspetti, variamente denunciati, che attengono a vicende amministrative, a normative locali prive di riflesso sulla sollevata questione, a profili che involgono le modalità di successiva attuazione di una eventuale pronuncia di illegittimità, nonché, in alcuni casi, le esigenze di un ulteriore intervento legislativo. Deve invece ritenersi complessivamente plausibile la motivazione dell'ordinanza che evidenzia il punto essenziale delle ragioni giustificative della proposizione della questione di legittimità costituzionale, la sua rilevanza nel giudizio 'a quo', nonché l'obiettivo della sottoposizione della questione stessa all'esame della Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte