Sentenza 466/2002 (ECLI:IT:COST:2002:466)
Massima numero 27402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 20/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27401  27403


Titolo
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in àmbito nazionale - Divieto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi - Reti eccedenti il limite prescritto - Cessazione del regime transitorio, con obbligo di trasmettere i programmi esclusivamente via satellite o via cavo - Mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile (non oltre il 31 dicembre 2003) - Contrasto con il principio del pluralismo dei mezzi di informazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi televisivi delle emittenti private irradiati sul territorio nazionale con tecnica analogica, che eccedano i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Infatti la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio - legato ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione - necessita di un termine congruo e definitivo, in mancanza del quale la oggettiva situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica, finisce per favorire le concentrazioni e determina la lesione dell'ineludibile principio del pluralismo informativo esterno e del principio della concorrenza.

- La Corte aveva già esaminato la questione, rilevando la illegittimità della situazione, con la citata sentenza n. 420/1994.

- In tema di accesso al sistema radiotelevisivo, v. citata sentenza n. 112/1993.

- Sulla insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione, v. citate sentenze n. 826/1988 e n. 155/2002.

- Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/07/1997  n. 249  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte