Sentenza 466/2002 (ECLI:IT:COST:2002:466)
Massima numero 27403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 20/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27401  27402


Titolo
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in àmbito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell’autorità indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza, del pluralismo, della libertà di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni nella determinazione del termine finale del sistema transitorio di radiodiffusione televisiva privata nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica, non determina vizi di legittimità costituzionale, dovendosi invece rinvenire le ragioni della incostituzionalità nella mancanza di un criterio fissato dal legislatore, idoneo ad assicurare la certezza di cessazione della fase transitoria. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost.

- Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/07/1997  n. 249  art. 2  co. 6

legge  31/07/1997  n. 249  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte