Sentenza 466/2002 (ECLI:IT:COST:2002:466)
Massima numero 27403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 20/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in àmbito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell’autorità indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza, del pluralismo, della libertà di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in àmbito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell’autorità indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza, del pluralismo, della libertà di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni nella determinazione del termine finale del sistema transitorio di radiodiffusione televisiva privata nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica, non determina vizi di legittimità costituzionale, dovendosi invece rinvenire le ragioni della incostituzionalità nella mancanza di un criterio fissato dal legislatore, idoneo ad assicurare la certezza di cessazione della fase transitoria. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost.
- Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.
Il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni nella determinazione del termine finale del sistema transitorio di radiodiffusione televisiva privata nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica, non determina vizi di legittimità costituzionale, dovendosi invece rinvenire le ragioni della incostituzionalità nella mancanza di un criterio fissato dal legislatore, idoneo ad assicurare la certezza di cessazione della fase transitoria. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost.
- Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1997
n. 249
art. 2
co. 6
legge
31/07/1997
n. 249
art. 3
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte