Sentenza 467/2002 (ECLI:IT:COST:2002:467)
Massima numero 27396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principî di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principî di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, nella parte in cui non prevede la concessione di un’indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell’asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il “recupero” del bambino disabile nonché – come già secondo la sentenza n. 215 del 1987 – per il “superamento della sua emarginazione”: ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l’ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
– Sull’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, con particolare riferimento ai minori invalidi, citate le sentenze n. 106/1992 e 88/1993.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, nella parte in cui non prevede la concessione di un’indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell’asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il “recupero” del bambino disabile nonché – come già secondo la sentenza n. 215 del 1987 – per il “superamento della sua emarginazione”: ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l’ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
– Sull’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, con particolare riferimento ai minori invalidi, citate le sentenze n. 106/1992 e 88/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/10/1990
n. 289
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte