Sentenza 468/2002 (ECLI:IT:COST:2002:468)
Massima numero 27397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità e assegni corrisposti dall’inps - Pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici (dall’art. 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180) - Esclusione - Ingiustificato trattamento di privilegio, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità e assegni corrisposti dall’inps - Pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici (dall’art. 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180) - Esclusione - Ingiustificato trattamento di privilegio, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente – entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS, fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute. Così come per i crediti alimentari, non sussiste, infatti, ragione alcuna – riguardo a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato – perché i titolari di pensioni INPS godano, in punto di pignorabilità o di sequestrabilità, di un trattamento di favore – restando assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all’invocato art. 53 della Costituzione – rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza.
– Su analogo principio, con riguardo ai crediti alimentari, citata la sentenza n. 1041/1988.
– Sul d.P.R. n. 180 del 1950 come “norma di carattere generale” rinvio alla sentenza n. 209/1984.
– Sull’estensione dell’area di applicazione dell’art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 citate: la sentenza n. 209/1984 (per le pensioni erogate ai giornalisti dall’INPGI); la sentenza n. 155/1987 (per le pensioni ai notai erogate dalla relativa Cassa); la sentenza n. 572/1989 (per le rendite corrisposte dall’INAIL).
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente – entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS, fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute. Così come per i crediti alimentari, non sussiste, infatti, ragione alcuna – riguardo a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato – perché i titolari di pensioni INPS godano, in punto di pignorabilità o di sequestrabilità, di un trattamento di favore – restando assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all’invocato art. 53 della Costituzione – rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza.
– Su analogo principio, con riguardo ai crediti alimentari, citata la sentenza n. 1041/1988.
– Sul d.P.R. n. 180 del 1950 come “norma di carattere generale” rinvio alla sentenza n. 209/1984.
– Sull’estensione dell’area di applicazione dell’art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 citate: la sentenza n. 209/1984 (per le pensioni erogate ai giornalisti dall’INPGI); la sentenza n. 155/1987 (per le pensioni ai notai erogate dalla relativa Cassa); la sentenza n. 572/1989 (per le rendite corrisposte dall’INAIL).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
04/10/1935
n. 1827
art. 128
co.
legge
06/04/1936
n. 1155
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte