Sentenza 470/2002 (ECLI:IT:COST:2002:470)
Massima numero 27408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
Termini della questione - Norma denunciata - Potere-dovere del giudice rimettente di procedere alla sua interpretazione, indipendente da quella della corte costituzionale.
Termini della questione - Norma denunciata - Potere-dovere del giudice rimettente di procedere alla sua interpretazione, indipendente da quella della corte costituzionale.
Testo
La Corte di cassazione che, rifiutando di fare propria un'interpretazione adottata dal giudice delle leggi, sollevi questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma, non propone una sorta di irrituale "impugnazione" di una sentenza costituzionale cui invece avrebbe dovuto attenersi; non fa altro, invece, che esercitare il potere-dovere di interpretare la legge che l'art. 101 della Costituzione attribuisce a qualsiasi giudice e che certamente riconosce a quello cui l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario affida il compito di assicurare, "quale organo supremo della giustizia", "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge". La corretta valutazione, peraltro, della portata delle pronunce costituzionali non può prescindere dal quadro complessivo coerentemente da esse disegnato nel tempo intorno al significato di un precetto costituzionale. Il mero rinvio, da parte del giudice rimettente, ad una proposta interpretativa formulata dalla Corte costituzionale in una precedente pronuncia non giustifica di per sé, sulla base di un’asserita incompatibilità di quella interpretazione con il tenore letterale della norma impugnata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest’ultima. La circostanza che in quella pronuncia non sia in alcun modo argomentata l’incostituzionalità dell’interpretazione opposta a quella proposta – lungi dall’indicare l’unica interpretazione conforme a Costituzione – rivela con evidenza come la Corte si sia limitata a prospettare la possibilità di una diversa interpretazione che, nel quadro allora dedotto dal rimettente, sarebbe stata idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati. Analogamente quando, per sostenere la propria prospettazione, il rimettente faccia riferimento ad un’affermazione, contenuta in una pronuncia, che non costituisce altro che un’opzione interpretativa.
- V. richiamo a sentenza n. 242/1999 e alla ordinanza n. 716/1988.
La Corte di cassazione che, rifiutando di fare propria un'interpretazione adottata dal giudice delle leggi, sollevi questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma, non propone una sorta di irrituale "impugnazione" di una sentenza costituzionale cui invece avrebbe dovuto attenersi; non fa altro, invece, che esercitare il potere-dovere di interpretare la legge che l'art. 101 della Costituzione attribuisce a qualsiasi giudice e che certamente riconosce a quello cui l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario affida il compito di assicurare, "quale organo supremo della giustizia", "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge". La corretta valutazione, peraltro, della portata delle pronunce costituzionali non può prescindere dal quadro complessivo coerentemente da esse disegnato nel tempo intorno al significato di un precetto costituzionale. Il mero rinvio, da parte del giudice rimettente, ad una proposta interpretativa formulata dalla Corte costituzionale in una precedente pronuncia non giustifica di per sé, sulla base di un’asserita incompatibilità di quella interpretazione con il tenore letterale della norma impugnata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest’ultima. La circostanza che in quella pronuncia non sia in alcun modo argomentata l’incostituzionalità dell’interpretazione opposta a quella proposta – lungi dall’indicare l’unica interpretazione conforme a Costituzione – rivela con evidenza come la Corte si sia limitata a prospettare la possibilità di una diversa interpretazione che, nel quadro allora dedotto dal rimettente, sarebbe stata idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati. Analogamente quando, per sostenere la propria prospettazione, il rimettente faccia riferimento ad un’affermazione, contenuta in una pronuncia, che non costituisce altro che un’opzione interpretativa.
- V. richiamo a sentenza n. 242/1999 e alla ordinanza n. 716/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte