Sentenza 470/2002 (ECLI:IT:COST:2002:470)
Massima numero 27409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Titolo
Impiego pubblico - Emolumenti retributivi - Blocco (per l’anno 1993) - Applicabilità ai dipendenti delle ferrovie dello stato - Compensi per lavoro straordinario - Retribuibilità in misura inferiore rispetto al compenso per lavoro ordinario - Prospettato contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Emolumenti retributivi - Blocco (per l’anno 1993) - Applicabilità ai dipendenti delle ferrovie dello stato - Compensi per lavoro straordinario - Retribuibilità in misura inferiore rispetto al compenso per lavoro ordinario - Prospettato contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Non fondatezza della questione.
Testo
La proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 della Costituzione, vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell'art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale".
– In tema, per come richiamate dal rimettente a sostegno della prospettazione della questione, citate la sentenza n. 242/1999 e l’ordinanza n. 716/1988.
– Sul principio della “globalità” della retribuzione, citate le sentenze n. 141/1979; n. 227/1982; n. 164/1994; n. 15/1995 e le ordinanze n. 368/1999 e n. 263/2002.
La proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 della Costituzione, vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell'art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale".
– In tema, per come richiamate dal rimettente a sostegno della prospettazione della questione, citate la sentenza n. 242/1999 e l’ordinanza n. 716/1988.
– Sul principio della “globalità” della retribuzione, citate le sentenze n. 141/1979; n. 227/1982; n. 164/1994; n. 15/1995 e le ordinanze n. 368/1999 e n. 263/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 7
co. 5
legge
14/11/1992
n. 438
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte