Ordinanza 473/2002 (ECLI:IT:COST:2002:473)
Massima numero 27365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL TESTE LETTE PER LE CONTESTAZIONI - INUTILIZZABILITÀ AI FINI DELLA PROVA DEI FATTI IN ESSE AFFERMATI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E CON IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI ARGOMENTI NUOVI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL TESTE LETTE PER LE CONTESTAZIONI - INUTILIZZABILITÀ AI FINI DELLA PROVA DEI FATTI IN ESSE AFFERMATI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E CON IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI ARGOMENTI NUOVI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2 e 4 dell'art. 500, del codice di procedura penale, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione - rispettivamente, nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilità del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati e nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova. Trattasi infatti di questioni già dichiarate manifestamente infondate, in ordine alle quali i remittenti non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
- V. le ordinanze n. 36 e n. 365/2002, quali precedenti richiamati.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2 e 4 dell'art. 500, del codice di procedura penale, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione - rispettivamente, nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilità del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati e nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova. Trattasi infatti di questioni già dichiarate manifestamente infondate, in ordine alle quali i remittenti non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
- V. le ordinanze n. 36 e n. 365/2002, quali precedenti richiamati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte