Ordinanza 474/2002 (ECLI:IT:COST:2002:474)
Massima numero 27366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
REATI E PENE - PENE ACCESSORIE - DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE CONSEGUENTE A CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DETERMINATI REATI - MANCATA LIMITAZIONE A SETTORI DI ATTIVITÀ STRETTAMENTE CONNESSI CON LA NATURA DEL REATO COMMESSO - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - RICHIESTA DI UNA SENTENZA ADDITIVA PRECLUSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità - per palese difetto di motivazione circa la rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il divieto di esercizio dell'attività commerciale in seguito a condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma sia limitato a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso». Lo scrutinio del merito risulta comunque precluso dalla stessa articolazione della questione, in quanto essa, non solo è volta ad attribuire alla Corte il compito - evidentemente estraneo al sindacato di legittimità - di individuare, tra i reati menzionati dalla norma impugnata, le singole figure criminose che possano presentare elementi di "connessione" con attività commerciali "specifiche", parimenti da determinare, ma comporterebbe, in caso di accoglimento, la lesione del principio di stretta legalità e di determinatezza della fattispecie.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 114  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte