Sentenza 160/2022 (ECLI:IT:COST:2022:160)
Massima numero 44853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  08/06/2022;  Decisione del  08/06/2022
Deposito del 28/06/2022; Pubblicazione in G. U. 29/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44850  44851  44852


Titolo
Agricoltura e zootecnia - In genere - Norme della Regione Siciliana - Funzioni di controllo attribuite al Nucleo operativo regionale per la sicurezza agroalimentare (NORAS) del Corpo Forestale della Regione e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale competente - Istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale ove confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative - Ambito di intervento - Materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio europeo di libera circolazione delle merci, inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt. da 28 a 36 TFUE e agli artt. 65 e 81 del reg UE n. 2012/528 - nonché all'art. 17 dello statuto reg. Siciliana - in relazione all'art. 15 della legge n. 97 del 2013, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che attribuisce al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea le funzioni di controllo per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, istituendo un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove far confluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge. Dal testo della disposizione impugnata - che non richiama l'art. 3 della medesima legge regionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia in esame - non si evince alcuna competenza degli organi regionali ivi individuati a esercitare vigilanza e controllo in materia di biocidi. Né può ritenersi che le funzioni di vigilanza indicate debbano riferirsi all'attività di certificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, già ritenuti costituzionalmente illegittimi. Quanto, infine, alle funzioni di controllo sulle materie di cui all'art. 9, esse si sottraggono a ogni censura, dal momento che esso non è stato impugnato. Così individuata la portata normativa della disposizione in esame, essa non risulta in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorrente.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 21  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 28  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 29  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 30  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 31  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 32  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 33  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 34  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 35  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 36  

Regolamento UE  22/05/2012  n. 528  art. 65  

Regolamento UE  22/05/2012  n. 528  art. 81  

legge  06/08/2013  n. 97  art. 15