Agricoltura e zootecnia - In genere - Norme della Regione Siciliana - Funzioni di controllo attribuite al Nucleo operativo regionale per la sicurezza agroalimentare (NORAS) del Corpo Forestale della Regione e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale competente - Istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale ove confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative - Ambito di intervento - Materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio europeo di libera circolazione delle merci, inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt. da 28 a 36 TFUE e agli artt. 65 e 81 del reg UE n. 2012/528 - nonché all'art. 17 dello statuto reg. Siciliana - in relazione all'art. 15 della legge n. 97 del 2013, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che attribuisce al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea le funzioni di controllo per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, istituendo un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove far confluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge. Dal testo della disposizione impugnata - che non richiama l'art. 3 della medesima legge regionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia in esame - non si evince alcuna competenza degli organi regionali ivi individuati a esercitare vigilanza e controllo in materia di biocidi. Né può ritenersi che le funzioni di vigilanza indicate debbano riferirsi all'attività di certificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, già ritenuti costituzionalmente illegittimi. Quanto, infine, alle funzioni di controllo sulle materie di cui all'art. 9, esse si sottraggono a ogni censura, dal momento che esso non è stato impugnato. Così individuata la portata normativa della disposizione in esame, essa non risulta in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorrente.