Reati e pene – Concorso di circostanze – Giudizio di bilanciamento – Deroghe – Espressione della discrezionalità del legislatore – Limiti – Manifesta irragionevolezza e rispetto degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Classif. 210012).
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (Precedenti: S. 251/2012 - mass. 36711; S. 38/1985 - mass. 10726).
Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, disciplinato dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale (Precedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43737; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).