Ordinanza 475/2002 (ECLI:IT:COST:2002:475)
Massima numero 27369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27370


Titolo
REATI E PENE - REATO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI - PENA PECUNIARIA FISSA, PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ DEL PRODOTTO - RITENUTA RIGIDITÀ DELLA PENA, SENZA POSSIBILITÀ DI VALUTARE ALTRI ELEMENTI - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ DI EGUAGLIANZA, PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E RIEDUCAZIONE DEL REO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, una pena pecuniaria fissa per ogni grammo convenzionale di prodotto. La possibilità di comminare, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali, detta pena pecuniaria congiuntamente ad una pena detentiva, con una forbice edittale di ampiezza significativa (reclusione da due a cinque anni), offre infatti al giudice un consistente margine di adeguamento della sanzione alle particolarità del caso concreto, cosicché deve escludersi che, nella specie, la pena edittale possa, nel suo complesso, considerarsi fissa.

- V., a proposito dei limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide, la citata sentenza n. 50/1980, mentre, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, cfr. la richiamata sentenza n. 188/1982.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  23/01/1973  n. 43  art. 291  co. 

legge  19/03/2001  n. 92  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte