Ordinanza 475/2002 (ECLI:IT:COST:2002:475)
Massima numero 27370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 22/11/2002; Pubblicazione in G. U. 27/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27369


Titolo
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MASSIMO DI PENA COMPUTABILE - MANCATA PREVISIONE DI UN «TETTO» AL RAGGUAGLIO DELLA PENA PECUNIARIA, IN CASO DI PENA INESEGUITA PER INSOLVIBILITÀ DEL CONDANNATO - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituizonale dell'art. 163 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto la norma, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio, ex art. 135 cod. pen., la parte della pena pecuniaria che eccede la «soglia massima convertibile» in libertà controllata, nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102, della legge n. 689 del 1981. Il giudice rimettente lamenta in particolare la mancata previsione, di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilità della stessa in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ma la disciplina del ragguaglio (tra pene pecuniarie e pene detentive) e l'istituto della conversione (delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive), rispondono a differenti esigenze e finalità, per cui deve escludersi che le soluzioni adottate nell'un campo debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro. Né può ritenersi che il limite alla conversione delle pene pecuniarie 'in executivis' abbia la funzione di individuare anche il «massimo» di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, in quanto la disciplina di tale beneficio rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, cui è rimessa altresì la scelta, in relazione alla preclusione della fruibilità dello stesso, del dosaggio della pena edittale per i singoli reati.

- Cfr., la sentenza n. 30/2001, citata a proposito del rapporto tra la la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e l'istituto della conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive.

- Cfr., altresì, la sentenza n. 85/1997 e l'ordinanza n. 377/1990, richiamate con riferimento alla discrezionalità spettante al legislatore in tema di sospensione condizionale.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 163  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte