Sentenza 476/2002 (ECLI:IT:COST:2002:476)
Massima numero 27404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Danni alla salute - Danni permanenti alla integrità psico-fisica di operatori sanitari che abbiano contratto un’epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti - Mancata estensione dei benefici indennitari già previsti a favore dei soggetti affetti da hiv - Irrazionale esclusione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/02/1992  n. 210  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte