Sentenza 476/2002 (ECLI:IT:COST:2002:476)
Massima numero 27404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Danni alla salute - Danni permanenti alla integrità psico-fisica di operatori sanitari che abbiano contratto un’epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti - Mancata estensione dei benefici indennitari già previsti a favore dei soggetti affetti da hiv - Irrazionale esclusione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sanità pubblica - Personale sanitario - Danni alla salute - Danni permanenti alla integrità psico-fisica di operatori sanitari che abbiano contratto un’epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti - Mancata estensione dei benefici indennitari già previsti a favore dei soggetti affetti da hiv - Irrazionale esclusione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/02/1992
n. 210
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte