Sentenza 478/2002 (ECLI:IT:COST:2002:478)
Massima numero 27374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Titolo
Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.
Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.
Testo
Dev'essere ritenuta inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della parte nel giudizio 'a quo', in quanto avvenuta fuori del termine previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dev'essere ritenuta inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della parte nel giudizio 'a quo', in quanto avvenuta fuori del termine previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2