Sentenza 478/2002 (ECLI:IT:COST:2002:478)
Massima numero 27375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Titolo
Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell’ammissibilità della questione.
Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell’ammissibilità della questione.
Testo
Il riferimento dell'ordinanza di rimessione - oltre che all'art. 128 Cost., abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione - anche all'art. 5 Cost. appare sufficiente a radicare validamente l'instaurato giudizio di legittimità costituzionale a causa della sua natura di principio costituzionale generale, applicabile quindi anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Sicilia.
Il riferimento dell'ordinanza di rimessione - oltre che all'art. 128 Cost., abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione - anche all'art. 5 Cost. appare sufficiente a radicare validamente l'instaurato giudizio di legittimità costituzionale a causa della sua natura di principio costituzionale generale, applicabile quindi anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Sicilia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
legge costituzionale
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte