Sentenza 478/2002 (ECLI:IT:COST:2002:478)
Massima numero 27378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Titolo
Regione siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all’attività di pianificazione - Prospettata lesione dell’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.
Regione siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all’attività di pianificazione - Prospettata lesione dell’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 - che riafferma i principî generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi - pur escludendo dal suo ambito applicativo gli atti di pianificazione, opera un mero rinvio alla disciplina di settore, per la quale sono stati appena disattesi (v. massima D) i rilievi di costituzionalità sollevati. Pertanto non può dirsi fondata la questione proposta nei confronti della stessa disposizione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.
L'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 - che riafferma i principî generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi - pur escludendo dal suo ambito applicativo gli atti di pianificazione, opera un mero rinvio alla disciplina di settore, per la quale sono stati appena disattesi (v. massima D) i rilievi di costituzionalità sollevati. Pertanto non può dirsi fondata la questione proposta nei confronti della stessa disposizione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
30/04/1991
n. 10
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte